Centro associato all'Unione Buddhista Italiana (U.B.I.)

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                           STATUTO DEL BUDDHA DHARMA CENTER DI ALESSANDRIA

Articolo 1     Denominazione

E’ costituita l’associazione religiosa denominata “Buddha Dharma Center” abbreviabile in “B.D.C.” per lo studio e la pratica del Buddismo con particolare riferimento al Buddismo Vajrayana. L’Associazione, con specifica attinenza al fatto religioso, svolge altresì attività nei settori della Religione, Cultura, Arte, Ecologia; è apartitica, non segue scopi di lucro e aderisce all’Unione Buddista Italiana (U.B.I.)

Articolo 2     Sede

L’Associazione ha sede legale ad Alessandria. Le attività dell’Associazione verranno svolte nella sede sociale o in qualsiasi altro luogo che favorisca il regolare svolgimento dei programmi in atto. La durata del B.D.C. è illimitata.

Articolo 3     Scopo

L’Associazione ha lo scopo di porsi quale punto di riferimento per tutti coloro che intendono conoscere, approfondire e mettere in pratica l’Insegnamento fondamentale del Buddha, consistente ne “Le Quattro Nobili Verità e la presa di Rifugio nel Triplice Gioiello”, senza nessuna preclusione per le altre tradizioni buddiste. L’Associazione si propone di fornire indicazioni e sostegno a chiunque senta la necessità di ricercare la libertà dello spirito nell’esperienza della propria vita. Il Buddha Dharma Center è posto sotto la Guida Spirituale del Ven. Thinle Yarpel Lama Shresta Gangchen Tulku Rinpoche e dei suoi successori. Il B.D.C. favorisce il dialogo inter-buddista, inter-religioso e l’integrazione fra cultura occidentale e orientale; accetta le differenze di metodo delle altre tradizioni riservando uno spazio affinché ciascuno possa scegliere e praticare secondo i metodi tipici di tali tradizioni buddiste. L’Associazione si fa sostenitrice delle attività di diffusione della cultura tibetana e della pace interiore nel mondo secondo l’ideale di non-violenza del Thatagata Buddha e di tutti i “Maestri di Pace” di tutte le tradizioni.

Articolo 4     Attività

Il B.D.C. si mantiene in rapporto di stretta collaborazione con tutte le Associazioni che non abbiano scopo di lucro e che pongano in primo piano nelle loro attività lo sviluppo e l’accrescimento di una cultura di rispetto e di pace fra tutti gli esseri umani. Si propone inoltre di collaborare con le Istituzioni private e pubbliche in un rapporto di scambi interculturali e interdisciplinari. In questo senso si evidenziano le specifiche attività:

Insegnamenti di Lam Rim e Iniziazioni secondo la tradizione tibetana Vajrayana

Pratica di meditazione secondo il metodo del Maestro Thich Nhath Hanh

Insegnamenti e Pratica attraverso l’opera di Maestri qualificati appartenenti a tradizioni diverse da quella specifica del B.D.C.

Incontri, manifestazioni ed ogni altro tipo di attività consone e in sintonia con i propri programmi volti ad affermare i concetti espressi nei precedenti articoli

Corsi, conferenze, seminari, ritiri ed ogni altra attività utile allo svolgimento delle iniziative programmate compresa la diffusione di audiovisivi, libri e oggetti per l’esercizio della Pratica e quant’altro sia ritenuto necessario per la realizzazione dello scopo associativo in conformità alle norme della Legislazione Italiana in materia e al presente Statuto.

Per il perseguimento del suo scopo, l’Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri Associati.

Articolo 5     Patrimonio

Il Patrimonio è costituito da:

. Quote Sociali

. Liberalità e sovvenzioni di Enti pubblici e privati, nonché di persone fisiche e eventuali donazioni, erogazioni e lasciti, a condizione che siano utili a raggiungere in piena autonomia gli scopi e le finalità del B.D.C.

beni mobili e immobili che diverranno di proprietà sociale

. redditi patrimoniali ed eventuali fondi di riserva costituiti da eccedenze di bilancio

depositi bancari, titoli, partecipazioni ed altro

ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, compresa quelle derivanti da manifestazioni o iniziative di cui all’art. 4

Articolo 6     Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario ha durata annuale, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Alla fine dell’esercizio il Consiglio Direttivo predispone il bilancio consuntivo ed un preventivo per l’esercizio successivo. I creditori dell’associazione possono far valere i loro diritti solo sul patrimonio sociale. La responsabilità dei Soci è limitata alla quota sociale da essi conferita ed è esclusa la solidarietà.

Articolo 7     Definizione di Socio

Possono essere soci del B.D.C. i cittadini italiani e stranieri indipendentemente dal loro credo politico e religioso senza alcuna distinzione, i quali avendo preso visione del regolamento e dello Statuto accettino e concordino con i suoi scopi ed il suo contenuto.

Articolo 8     Diritti e doveri dei Soci

La qualifica di Socio comporta la possibilità di frequentare i locali e le manifestazioni promosse dal Centro secondo le modalità e regole stabilite dal Consiglio Direttivo. L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna i Soci al rispetto delle decisioni prese dagli organi rappresentativi e arbitrali del Centro secondo le competenze statutarie. I Soci (tranne i Soci Onorari e i Soci Onorari Praticanti) saranno tenuti al pagamento di una quota associativa annua nella misura decisa dal Consiglio Direttivo. L’iscrizione è valida sino alla fine dell’anno in corso indipendentemente dalla data di versamento della quota associativa.

Articolo 9     Tipologia dei Soci

Gli associati si distinguono in:

SOCI VISITATORI ( visitatori e frequentatori occasionali. La loro ammissione è deliberata dal Segretario o da suoi incaricati. Non sono tenuti al pagamento di una specifica quota associativa. Non possono partecipare alle assemblee)

SOCI PRATICANTI (persone fisiche che hanno dimostrato una Pratica costante e irreprensibile, nonché lealtà e collaborazione nel perseguimento dello scopo associativo durante un congruo periodo di tempo di almeno 1 anno. La loro ammissione è deliberata dal Coordinatore Spirituale. Possono partecipare alle assemblee con diritto di voto)

SOCI SOSTENITORI (pur non appartenendo necessariamente all’area “buddista” contribuiscono economicamente con liberalità e le loro offerte devono essere registrate sul libro cassa dell’Associazione. La loro ammissione è deliberata dal Coordinatore Spirituale. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto)

SOCI ONORARI (persone appartenenti a un’area culturale non buddista ma in sintonia con gli scopi del B.D.C. La loro ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo. Sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Possono partecipare alle assemblee senza diritto di voto)

SOCI ONORARI PRATICANTI ( ministri di culto di ogni tradizione buddista, insegnanti di Dharma, i collaboratori spirituali. La loro ammissione è deliberata dal Coordinatore Spirituale. Sono esentati dal pagamento della quota associativa annuale. Hanno diritto di partecipare alle assemblee e hanno diritto di voto. Il Coordinatore Spirituale è di diritto Socio Onorario Praticante)

Articolo 10     Esclusione e aggiornamento della lista dei Soci

La qualifica di Socio può venir meno per decadenza, cioè la perdita di alcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione; per accertati motivi di incompatibilità e per morosità. L’esclusione avviene con motivata delibera assunta dal Consiglio Direttivo – sentito l’interessato ed acquisito il parere del Coordinatore Spirituale – da comunicare per iscritto al Socio escluso. A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il terzo mese di ogni anno sociale o quando se ne ravvisi la necessità alla revisione della lista dei Soci.

Articolo 11     Assemblea

L’Assemblea è costituita dai Soci aventi diritto di voto e in regola con il pagamento delle quote sociali. E’ convocata dal Presidente o da un membro del Consiglio Direttivo designato dal Presidente. La convocazione dell’Assemblea con l’ordine del giorno sarà comunicata ai Soci con 15 giorni di anticipo tramite deposito del relativo avviso presso la sede dell’associazione. La convocazione deve contenere l’indicazione della data, dell’ora e del luogo della riunione e gli argomenti posti all’ordine del giorno. L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno, entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio consuntivo e del preventivo e ogni qual volta il Presidente, due membri del Consiglio o almeno un terso dei Soci aventi diritto al voto e in regola con il pagamento delle quote sociali ne facciano richiesta. Spetta all’Assemblea:

fissare le direttive generali dell’Associazione

eleggere il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e gli altri membri del Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori e i Probiviri

proporre e discutere i programmi delle attività annuali da sottoporre all’approvazione del Coordinatore Spirituale e dei suoi collaboratori

. deliberare in merito ad eventuali contributi straordinari e su ogni altro argomento che sia sottoposto al Consiglio Direttivo

. approva i bilanci consuntivi e preventivi.

L’Assemblea è regolarmente costituita e le deliberazioni sono valide alle condizioni e termini di cui all’art. 20 e 21 del Codice Civile. Tuttavia, per la nomina del Consiglio Direttivo è necessario il voto favorevole dei due terzi dei presenti. E’ ammessa la partecipazione all’Assemblea per delega. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. L’Assemblea è presieduta dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di questi, da altra persona designata dall’Assemblea stessa. A chi presiede spetta di regolare lo svolgimento della riunione. Ogni Socio presente ha la facoltà di far inserire a verbale in modo sintetico eventuali dichiarazioni. Le modalità di votazione sono determinate da chi la presiede. Il verbale delle riunioni è redatto dal verbalizzante incaricato dal Presidente dell’Assemblea e sottoscritto da questi e dal verbalizzante stesso.

Articolo 12     Competenza dell’Assemblea straordinaria

L’Assemblea straordinaria

delibera su ogni questione istituzionale, normativa e patrimoniale di straordinaria amministrazione

delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento o liquidazione dell’Associazione

Articolo 13     Amministrazione

L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 5 membri nominati dall’Assemblea:

. il Presidente

il Vicepresidente

. il Segretario

. due Consiglieri

In deroga alle norme statutarie, il primo Consiglio Direttivo viene nominato con l’atto costitutivo. I membri del Consiglio Direttivo devono essere eletti tra i Soci Praticanti. Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 anni e comunque fino all’Assemblea che procederà al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato, i Consiglieri possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, il Consiglio Direttivo ha la facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso fino al numero statutario. Alla prima riunione tali nomine saranno sottoposte alla ratifica dell’Assemblea. I membri del Consiglio Direttivo non ricevono alcuna remunerazione, salvo il rimborso spese effettivamente sostenute e documentate. Il Consiglio Direttivo  si riunisce una volta all’anno e comunque ogni qualvolta il Presidente o due dei suoi membri ne facciano richiesta. Le riunioni devono essere convocate mediante comunicazione scritta od orale ai membri con almeno tre giorni di anticipo. Sono valide se sono presenti almeno 3 membri tra cui il Presidente o il Vicepresidente. Il Consiglio Direttivo non ha la facoltà di deliberare nelle materie di competenza del Coordinatore Spirituale. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono assistere il Coordinatore Spirituale, i suoi collaboratori e i Revisori. Il Consilio Direttivo ha il compito di:

stabilire l’ammontare delle quote associative annuali

deliberare sulle questioni riguardanti le attività dell’Associazione e sui modi di attuazione delle sue finalità, escluso ciò che è di competenza del Coordinatore Spirituale

predisporre i bilanci consuntivi e i preventivi da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea

. deliberare sugli atti e i contratti di ogni genere inerenti all’attività associativa

. deliberare su ogni altra questione sottoposta al suo esame dal Presidente o da almeno due Consiglieri

. invitare i ministri di Culto riconosciuti dall’U.B.I. o insegnanti di Dharma, anche stranieri e richiedere certificazioni di soggiorno temporaneo in Italia per gli stessi.

Il Consiglio Direttivo, nell’esercizio delle sue funzioni, può avvalersi di commissioni consultive o di studio, composte da Soci o non soci nominati dal Consiglio Direttivo stesso.

Articolo 14     Il Presidente

Il presidente di nazionalità italiana, ha la legale rappresentanza dell’Associazione, è nominato dall’Assemblea dei Soci Praticanti. Dura in carica 3 anni e comunque fino alla nomina di un uovo Presidente e può essere riconfermato. Egli dirige l’Associazione e ne ha la rappresentanza legale a tutti gli effetti civili e penali di fronte a terzi ed in giudizio. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento di tutte le attività dell’Associazione. Il Presidente sovrintende in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Articolo 15     Il Vicepresidente

Il Vicepresidente è nominato dall’Assemblea e sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di impedimento o di assenza di quest’ultimo.

Articolo 16     Il Segretario

Il Segretario è nominato dall’Assemblea, cura l’ordinaria amministrazione dell’Associazione, coadiuvando il Presidente, cura l’ammissione dei soci occasionali, cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese e in genere ogni atto contenente un incremento o diminuzione del patrimonio dell’Associazione, cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificatamente  riguardano il servizio affidatogli. Il Segretario ha facoltà di aprire conti correnti bancari, di emettere assegni, di provvedere a riscuotere da Enti pubblici o privati contributi e somme erogate a qualsiasi titolo all’Associazione con firma libera e disgiunta con il Presidente; a tal fine il Segretario ha la rappresentanza legale dell’Associazione.

Articolo 17     Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori si compone di 3 membri effettivi, praticanti e non, e di due supplenti che durano in carica tre anni solari e sono rieleggibili. Ai Revisori è affidata la vigilanza sulla gestione economica ed amministrativa dell’Associazione. Essi esaminano il preventivo ed il bilancio consuntivo. Devono compilare una relazione annuale che deve essere comunicata al Consiglio Direttivo e rimanere depositata presso la sede associativa a disposizione dei Soci almeno 15 giorni prima dell’Assemblea indetta per l’approvazione del bilancio consuntivo. I Revisori possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e fornire anche a richiesta pareri non vincolanti.

Articolo 18     Il Coordinatore Spirituale

Il Coordinatore Spirituale è nominato dalla Guida Spirituale. Attualmente è Coordinatore il Ven. Penpa Tsering nato a Gantok il 01/02/1953.  Il Coordinatore Spirituale:

è responsabile per quanto riguarda il corpo della dottrina buddista

cura l’ammissione dei Soci Praticanti e Sostenitori

decide sul programma didattico e filosofico dell’Associazione, sui suoi insegnamenti, insegnanti e ministri di culto riconosciuti dall’U.B.I.

collabora con il Consiglio Direttivo nelle scelte programmatiche dell’Associazione

Il Coordinatore Spirituale, per l’espletamento dei suoi compiti, può nominare uno o più collaboratori spirituali fra le persone che abbiano maturato un’intensa esperienza di Pratica e relazioni tali da rendere capaci di realizzare gli intenti e gli scopi dell’Associazione, anche appartenenti ad altre tradizione buddiste e che hanno preso Rifugio nei Tre Gioielli conferiti da Maestri qualificati. Le funzioni di Coordinatore Spirituale e collaboratore spirituale sono incompatibili con qualsiasi carica associativa. Il Coordinatore Spirituale e i suoi collaboratori non ricevono nessuna remunerazione, salvo rimborsi spese sostenute e documentate.

Articolo 19     Controversie

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra i Soci e l’Associazione sono rimesse al giudizio irrituale d’equità dei tre seguenti Probiviri:

a) De Paoli Silvano, nato a Milano il 28/01/1923

b) Ivaldi Giovanni, nato ad Alessandria il 22/10/1963

c) Piazza Marco, nato a Parma il 22/04/1956

con rinuncia ad ogni altro foro concorrente. I Probiviri cessano dalla carica per cause naturali o per dimissione. I nuovi Probiviri sono nominati dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e con il parere favorevole del Coordinatore Spirituale.

Articolo 20     Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, il suo patrimonio dovrà essere destinato con delibera dell’Assemblea Straordinaria ad associazioni ed enti che perseguono scopo identico, analogo, affine o connesso al proprio. A tale scopo verrà nominato uno o più liquidatori che provvederanno, secondo quanto deliberato, per la destinazione del Patrimonio. Tutte le norme contenute nel presente Statuto devono intendersi stabilite nel pieno rispetto dell’articolo 31 delle Preleggi ed in osservanza della Legislazione Italiana in materia.